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Settimanale diretto da Dario Meschi

Ultimo aggiornamento: sabato 9 aprile 2005 - Anno 5 - Nr. 15

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LA FUITINA

La Cassazione ha stabilito che la "fuitina d'amore", anche se organizzata in modo più attuale - una breve vacanza più che una fuga - di nascosto dai genitori della ragazza minorenne, ma pienamente consenziente, è una specie di attentato all'unità famigliare, e per questo va risarcita la famiglia "disonorata" dal fidanzato focoso e scalpitante.
La sentenza scaturisce dalla storia di un giovane, Giovanni C., che nel 1997, appena maggiorenne, convinse Angela, una ragazzina veneta di 17 anni, ad una fuga d'amore al mare nelle Marche, sottraendola ai genitori che l'attendevano in un paesino del Piave.
La "fuitina" non piacque ai genitori della ragazzina consenziente che pur essendo informati del legame tra i due giovani, e conoscendo la famiglia di lui, non esitarono a querelare Giovanni ed anche il fratello Luciano che si era adoperato per trovar loro un alloggio. Così la vicenda è finita davanti al giudice del Tribunale di Ancona e poi in Corte d'Appello.
I magistrati condannarono penalmente entrambi i fratelli, prescrivendo l'obbligo di pagare, a titolo provvisionale di risarcimento, una congrua somma di denaro. Invano, Giovanni si difese sostenendo che "era da escludere che lui avesse sottratto Angela alla podestà genitoriale, essendosi trattato di una breve vacanza, concordata tra giovani coetanei quale breve fuga d'amore, senza con ciò voler scardinare il rapporto della ragazza consenziente con la propria famiglia", affermando inoltre che, riferendosi ai genitori, " erano a conoscenza del legame con la loro figlia e non erano all'oscuro dell'ampia autonomia gestionale goduta dalla figlia".
La sentenza 43191 è stata inesorabile, dichiarando inammissibile per i giudici della Sesta sezione penale quei giorni, nonostante la spontanea adesione della ragazza, una finalità illecita, mettendo a repentaglio i rapporti tra la giovane e i genitori. Per questo motivo Giovanni dovrà corrispondere il dovuto, scampando la pena detentiva con l'applicazione della condizionale.
La sentenza è destinata a far discutere in quanto, inaspettatamente e senza successo, il sostituto procuratore generale della Cassazione, Gianluca Favalli, aveva denunciato invano l'anticostituzionalità della norma (art. 537 cp) che punisce la sottrazione di minorenne consenziente. I giudici della Sesta sezione penale, dissentendo, non hanno ritenuto di interpellare la Consulta, ritenendo la "fuitina" un atto ancora illecito.
Cosa succederà ora in Sicilia? Quale effetto devastante scaturita dalla sentenza della Suprema Corte? Va rilevato come ancor oggi sull'isola la fuga d'amore sia considerata una sorta di istituzione, e una specie di ammortizzatore sociale, capace di favorire matrimoni altrimenti impossibili soprattutto per motivi economici. La fuitina consente alle ragazze meno abbienti di accelerare la marcia verso l'altare, senza dover attendere tempi migliori. Tant'è vero che spesso la ragazza parte con la benedizione della madre e con il finto furore del padre, in modo da celebrare le nozze riparatrici con un matrimonio poco importante ed economico.
Se i "picciotti" scoprissero di essere esposti ad una condanna, addio fuitina, addio paciata dopo la riconsegna della ragazza disonorata.

Dario Meschi

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