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IL CAPITAL GAIN
Chi ha acquistato una casa o un terreno, anni fa, e li rivende oggi ad un prezzo più alto, avrà fatto di certo un ottimo affare, considerata la levitazione dei prezzi riscontrata negli ultimi anni. Si troverà però a fare i conti con un socio scomodo, spesso imprevisto: il Fisco. Ma quando e in quali occasioni? Occorre innanzi tutto distinguere tra l'acquisto della prima casa e quello della seconda o di un altro immobile. Il Testo unico dell'imposta di registro stabilisce che qualora il contribuente venda o doni un immobile, prima di cinque anni dall'acquisto agevolato, sarà costretto a versare l'imposta sulla vendita in misura ordinaria, pagando inoltre una sanzione pari al 30%. Quest'ultima si calcola sulla differenza di valore tra le imposte ridotte pagate e quelle calcolate in misura intera. Sono inoltre dovuti gli interessi di mora. Le stesse sanzioni sono applicate a chi si avvale di un'agevolazione senza possederne i requisiti. Le imposte agevolate assommano in caso d'acquisto di un immobile usato, al 3% sul valore dichiarato, oltre la somma di 258,23 euro in misura fissa, il 4% più 387,35 euro in caso di acquisto di un immobile di nuova costruzione. Viceversa, l'imposta è pari a circa il 10% circa del valore. Esiste la possibilità per coloro che hanno acquistato entro la data del 16.03.2003 di sanare la loro posizione, se irregolare, corrispondendo la differenza delle aliquote senza applicazione di mora e sovrattassa, presentando un'autodenuncia, in base alla legge 289/2002, prorogata dal DL 30.09.2003 n.269). Qualora sia stata acquistata una casa pur possedendone un'altra, già agevolata, si potrà usufruire delle facilitazioni fiscali sempre che si venda l'immobile posseduto e se ne acquisti un altro entro un anno. L'imposta sul capital gain si applica sulla differenza del prezzo denunciato all'acquisto originario e quello dichiarato nella successiva vendita, e dovrà essere dichiarato nel capitolo "debiti diversi" della dichiarazione da presentare l'anno successivo a quello della vendita. Unica eccezione, quando l'immobile è stato adibito ad abitazione principale del cedente, oppure dei suoi famigliari più stretti, (il coniuge, i parenti entro il terzo grado, e gli affini entro il secondo) per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la cessione. Si tratta di un requisito oggettivo, basato sul dato concreto dell'uso che è stato fatto, non sul principio che l'immobile sia stato acquistato con le agevolazioni della prima casa. Siamo di fronte ad una parentela vasta comprendente genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli zii, figli dei fratelli, suoceri, genitori dei suoceri, cognati, ed anche la moglie separata, ma non divorziata. L'imposta sul capital gain non si applica se il fabbricato è stato acquistato per usucapione, ossia per il possesso continuato per oltre vent'anni. Sono, in ogni caso, considerati oltre il limite dei cinque anni anche i guadagni realizzati con la vendita di terreni, divenuti nel frattempo edificabili o comunque edificati, anche se ricevuti in eredità o donazione.
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