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IL CONDOMINIO: I DEBITI EREDITATI
Una domanda ricorrente: chi paga quando un condomino è moroso? Evidentemente il Condominio e quindi ogni singolo condomino. Il Condominio ha generalmente debiti nei confronti di fornitori, con il Fisco o con le imprese di manutenzione, e i contratti e gli impegni assunti non riguardano i singoli condomini ma l’ente che li rappresenta unitariamente. E’ quindi lo stesso Condominio tramite l’amministratore ad essere chiamato a risponderne nelle sedi opportune, per poi rivalersi sul soggetto moroso; il debito è quindi ripartito in base ai millesimi condominiali e i creditori non hanno obblighi nei confronti dei singoli condomini. In ogni caso la responsabilità in Condominio è solidale, quindi ciascuno dei proprietari può essere costretto a pagare quanto dovuto dall’intero condominio che potrà, una volta pagato il debito, rivalersi, anche in causa, contro l’inadempiente. E’ perciò evidente, come un credito vantato nei confronti dell’ente condominiale sia considerato sicuro e proprio per questo come sia pericoloso e scomodo il ruolo di ogni singolo condomino. Con quale criterio andranno ripartiti i maggiori oneri provenienti dall’inadempienza? Non esiste una regola precisa in quanto la ripartizione dovrà avvenire in funzione di ogni singola spesa. Per esempio, la ripartizione delle spese relative al rifacimento della tinteggiatura della facciata sarà suddivisa in base ai millesimi di proprietà, mentre quella relativa la scala condominiale secondo gli specifici millesimi attribuiti per scale ed ascensori. I millesimi andranno però calcolati escludendo dal conteggio le percentuali dei soggetti morosi. La giurisprudenza più recente precisa che la decisione di ripianare il debito altrui va presa con una delibera assembleare, nella quale si determina una voce “provvisoria” nel rendiconto condominiale dall’assemblea, nell’attesa dello sperato recupero del debito. L’obbligo di sostituirsi al moroso interessa solo i debiti inesigibili, pertanto non è consentito all’amministratore di richiedere denaro per semplici ritardi nel versamento di somme da parte di qualcuno, o comunque senza aver richiesto un decreto ingiuntivo per il pagamento. Come dovranno essere ripartite le spese legali nel caso di esito negativo della causa, o se il giudice ha deciso la compensazione delle spese? Qualora la causa sia stata promossa dal Condominio, ogni proprietario ha il diritto di estromettersi dalla procedura giudiziaria: il dissenziente disporrà di trenta giorni dalla data in cui è stato informato della delibera, con un atto notificato all’amministratore: in tal caso non pagherà le spese legali in presenza di sconfitta, pur rimanendo obbligato a versare la propria quota del debito oggetto del contenzioso. La ripartizione delle spese legali dovrà avvenire applicando i millesimi di proprietà, indipendentemente dalla motivazione che ha generato la causa. L’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile stabilisce che chi compra un appartamento da un moroso è obbligato con lui in solido (per l’intera cifra), al versamento dei debiti condominiali per l’anno amministrativo in corso e per quello precedente. Pertanto è consigliabile prima di acquistare di assumere le necessarie informazioni dall’amministratore; per poterlo fare andrà inserita una clausola nel preliminare di compravendita che consenta tale richiesta all’amministratore nel rispetto della privacy.
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