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IL CONDOMINIO E LE LITI GIUDIZIARIE
Sovente capita che singoli condomini si trovino passivamente costretti dalla maggioranza ad intraprendere azioni giudiziarie per liti dall'esito incerto, dovendo far fronte a spese ritenute inopportune e determinate dall'eccessiva litigiosità di altri. Affrontiamo alcune delle principali norme del Codice Civile, interpretate dalla Giurisprudenza riguardanti questo problema. Per quanto riguarda la rappresentanza dell'amministratore, la Suprema Corte è ormai decisamente orientata a considerare il Condominio non come persona giuridica, bensì come un ente di gestione privo di qualsivoglia personalità, nel quale l'amministratore, pur rappresentando il condominio in giudizio, non priva i condomini dalla facoltà di partecipare attivamente ed autonomamente alla lite, arrivando ad impugnare, anche in Cassazione, l'eventuale esito sfavorevole della causa, evidentemente nel limite della propria quota di proprietà. Del resto la mancanza d'impugnazione costituirebbe giudicato sostanziale nei confronti dei singoli, che dovrebbero subire le conseguenze del provvedimento. Il Codice Civile dispone che il singolo condomino, che intenda estromettersi dalla lite instaurata o subita dal Condominio, possa evitare, notificando il proprio dissenso all'amministratore entro trenta giorni dalla decisione assembleare di agire o resistere, gli esiti pregiudiziali della controversia (le spese legali). Tale norma, peraltro, è interpretata dalla giurisprudenza nel senso che, se l'assemblea non ha assunto una decisione, ma è stato l'amministratore nelle sue legittime funzioni senza preventiva decisione collegiale, al singolo non è data la possibilità di dissentire, ovvero la sua eventuale manifestazione di dissenso non ha efficacia. Questa pronunzia è riferibile a tutti i casi contenuti nell'articolo 1130 del Codice Civile, dove si elencano le competenze dell'amministratore che in tali ipotesi non è tenuto a chiedere l'assenso dell'assemblea per agire o resistere, ma neppure può esimersi dal farlo anche qualora la maggioranza si esprimesse in senso contrario. Per meglio chiarire, all'amministratore non occorre l'assenso dell'assemblea al fine di agire in sede possessoria nei confronti di un Terzo o di un condomino responsabile di turbative su parti condominiali, né necessità dell'assenso se deve procedere con decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini morosi. L'amministratore è infatti legato da un contratto di mandato nei confronti dei singoli condomini; perciò i suoi compiti specifici costituiscono un obbligo nei confronti di tutti, tanto che occorrerebbe l'unanimità affinché l'amministratore non agisca giudiziariamente nell'ambito delle sue materie. I compiti dell'amministratore consistono anche nell'eseguire le delibere dell'assemblea e nel far rispettare il regolamento, nel disciplinare l'uso delle parti comuni e garantirne il corretto utilizzo, nel riscuotere i contributi ed erogare le spese a favore dei fornitori e nel porre in essere gli atti conservativi dei diritti dei condomini sulle parti comuni. Nelle competenze rientra inoltre la facoltà di procedere nei confronti del costruttore in caso di gravi vizi. L'amministratore può essere revocato dal Giudice in caso di gravi inadempienze par atti rientranti nelle sue funzioni.
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